Noleggio targa tedesca - Ls.it Wolfsburg
 

Noleggio targa tedesca

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Vantaggi Leasing targa tedesca

Trattamento fiscale dei contratti di leasing relativi ad autoveicoli immatricolati in Germania
La legge italiana ammette la libera circolazione in Italia di autoveicoli immatricolati in Germania, intestati a
società di leasing tedesche e concessi in locazione a cittadini italiani, residenti in Italia. Il leasing di tali
autoveicoli presenta vantaggi fiscali.
Premesso che la locazione finanziaria di autoveicoli ricade sotto le norme dell’IVA del Paese in cui è il
locatore ha la sua sede, in Germania] (2) , il conduttore italiano di un’automobile intestata a una società di
leasing tedesca è esentato da qualsiasi obbligo fiscale concernente fatturazione, registrazione e dichiarazione
IVA. La fattura emessa dal locatore tedesco, quindi, è da contabilizzarsi esclusivamente ai fini delle imposte
dirette.
In Germania, l’aliquota IVA applicabile ai contratti di locazione di automobili è del 19%. L’imposta è
detraibile per imprenditori/lavoratori autonomi soggetti ad IVA, senza limiti di cilindrata e prezzo
dell’automobile concessa in leasing, purché la stessa sia destinata ad uso “aziendale” e tale destinazione
d’uso sia comunicata all’autorità fiscale tedesca. (3)
In caso di utilizzo “promiscuo” (4) dell’autovettura, il conduttore ha diritto di ottenere l’integrale restituzione
dell’IVA tedesca, senza dover corrispondere alcuna imposta in Italia. Il conduttore, peraltro, potrà incaricare
la società di leasing di provvedere al rimborso dell’IVA tedesca, attraverso un mandato e la presentazione del
certificato di attribuzione IVA italiana.
Deve tuttavia puntualizzarsi che l’IVA tedesca non viene rimborsata a persone fisiche ed a soggetti che
esercitino attività esenti da IVA. In tal caso, il vantaggio fiscale è rappresentato esclusivamente dalla più
favorevole aliquota IVA tedesca, pari al 19% in luogo di un’aliquota IVA italiana del 20%.
Deducibilità dei canoni di leasing e dei costi
Sotto il profilo della deducibilità dei canoni di leasing e delle spese, il regime fiscale applicabile qualora
l’autovettura sia locata da una società tedesca è il medesimo previsto per le autovetture concesse in leasing
da società italiane.
A norma dell’art. 164 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono integralmente deducibili i
costi e le spese esclusivamente degli autoveicoli
- il cui uso sia esclusivamente strumentale per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa (es scola
guida)
- dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’ imposta con l’addebito al
dipendente
- i veicoli adibiti ad uso pubblico
Per i veicoli non destinati agli usi sopra descritti, la limitazione percentuale prevede che tutti i costi relativi
all’autoveicolo siano deducibili per il 50 % (valore elevato fino all’80 % allorché i veicoli siano utilizzati da
soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).
Le predette percentuali si applicano alla quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non
superiore ad Euro 18.075,99, se l’acquisto del bene avviene in leasing (limite elevato ad Euro 25.822,84 per
gli agenti o rappresentanti di commercio). (5)
In estrema sintesi quindi,
- i canoni di leasing sono deducibili al 50%, su un valore di acquisto massimo di Euro 18.075,99 (mentre per
agenti di commercio il limite è l’80% su un valore di acquisto massimo di Euro 25.822,84);
-i canoni di locazione sono deducibili fino ad un ammontare massimo di Euro 1.807,60 anno (50% di Euro
3.615,20), mentre per gli agenti di commercio il valore massimo deducibile è di Euro 2.892,16 (80% di Euro
3.615,20) ;
-tutti gli altri costi di esercizio, quali spese carburante, manutenzione, riparazioni, polizza assicurativa, sono
deducibili entro il limite del 50%.
-La tassa di circolazione deve essere evidentemente liquidata in Germania, ove ha sede la società di leasing
proprietaria della medesima.
Ricapitolando, i vantaggi di natura fiscale ottenibili attraverso la stipulazione di un contratto di leasing con
sono i seguenti:
a) i canoni di locazione sono soggetti ad IVA tedesca;
b) qualora il conduttore italiano sia imprenditore o lavoratore autonomo esercente attività soggetta ad IVA e
l’autoveicolo sia destinato ad uso promiscuo, il leasing può chiedere, per conto del cliente, l’integrale
rimborso dell’IVA corrisposta sui canoni;
c) il leasing non deve emettere alcuna fattura ai fini IVA italiana.
_____
(1) N.B. La presente nota non costituisce parere legale o fiscale e deve essere intesa quale documento
meramente informativo, sintetico e non esaustivo.
(2) Vedi DPR n. 633 del 1972 nonché Sentenza Corte di Giustizia CE, Sezione VI°, 17 luglio 1997, n.
190.
(3) In proposito, giova sottolineare che la destinazione d’uso si considera “aziendale” allorquando l’uso
privato/extraziendale non sia superiore al 10 % dell’utilizzo complessivo.
(4) Per uso promiscuo, si intende l’uso sia aziendale che privato del veicolo.
(5) A titolo esemplificativo, il costo di acquisto di un’autovettura, pari ad Euro 25.000,00 può essere
ammortizzato per un valore massimo di Euro 18.075,99 (Euro 25.822,84 per gli agenti o
rappresentanti di commercio), valore su cui viene calcolata la deducibilità massima dei canoni di
leasing che sono deducibili in base al rapporto tra Euro 18.075,99 ed il prezzo del veicolo, fermo
restando che la deducibilità fiscale è ulteriormente limitata al 50% di tale importo (80% per gli
agenti o rappresentanti di commercio).
(6) In proposito, occorre sottolineare che, per i lavoratori autonomi, vale il principio di cassa, secondo il
quale sono ammessi in deduzione solo canoni effettivamente pagati
. NB: il seguente testo può essere privo di aggiornamenti in materia fiscale se troppo recenti